Art. 2.
(Unione registrata).

      1. Dopo l'articolo 455 del codice civile, al titolo XIV-bis del medesimo codice, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 455-bis. - (Unione registrata). - Due persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di assistenza morale e materiale reciproca, di seguito denominate "contraenti dell'unione registrata", possono contrarre un'unione registrata».